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Art. 6.

Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di

comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti:", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti

all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme

di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, (( devono interrompere la

somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in

maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre )) devono esporre all'entrata, all'interno e

all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso

alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni,

secondo la valutazione dell'autorita' competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i

contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo n. 285/1992 come modificato dalla presente

legge:

"Art. 230 (Educazione stradale). - 1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di

comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso

della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca d'intesa con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e

dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni

ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della

legge 8 luglio 1986, n. 349, di societa' sportive ciclistiche nonche' di enti e associazioni di comprovata

esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo

piano finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli

istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza

stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con

particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare

riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di

bevande alcoliche.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le

modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di

polizia municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;

l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi

stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle

amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla

sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce

sui risultati ottenuti.".

 

 

Art. 6-bis.

Fondo contro l'incidentalita' notturna

(( 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministriil Fondo contro l'incidentalita' notturna.

2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati

al Fondo contro l'incidentalita' notturna.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle

finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento

per l'attuazione del presente articolo.

5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 141, del citato decreto legislativo n. 285/1992, cosi' recita:

"Art. 141 (Velocita). - 1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto

riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni

della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la

sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le

manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo

campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' limitata,

nelle curve, in prossimita' delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati

dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di

insufficiente visibilita' per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque

nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresi', ridurre la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole

l'incrocio con altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni

che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli

animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'.

6. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il

normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo e' tenuto anche il conducente di animali da tiro,

da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 74 a euro 296.

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa e' del

pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. 11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente

articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.".

- Per il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 142 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti

all'art. 3.

- Per il testo degli articoli 186 e 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 si vedano i riferimenti

normativi all'art. 5.

- Il testo del comma 1036, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il seguente:

"1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita' del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia

di circolazione ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della

sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le

capacita' dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee

attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.".

 

 

Art. 6-ter.

Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie

(( 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono

destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della

pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede

all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti della definizione dei programmi e delle relative attivita' di

formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel

settore. )) Leggi tutto il decreto!

 

Copyright 2008 Videogame 2000.  Venerdì 14 novembre 2008.                                                 info@videogame2000.it